Cosenza: ricorso respinto, confermati i 4 punti di penalizzazione
Fonte: Tifocosenza.it
Come riportano i colleghi di Tifocosenza.it:
è stata confermata la penalizzazione di quattro punti, poiché anche il Collegio di Garanzia ha respinto il ricorso del club rossoblù. Dopo il parere negativo della Corte Federale d’Appello, anche dal Coni arriva un semaforo rosso per i lupi, che dunque restano a quota 18 punti.
RIUNITI, PER RAGIONI DI CONNESSIONE SOGGETTIVA E PARZIALMENTE OGGETTIVA, IL
ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 61/2024, presentato, in data 20 novembre 2024, dalla Società Cosenza Calcio S.r.l.avente ad oggetto l’impugnazione della decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, FIGC n. 0039/CFA-2024-2025, depositata in data 21 ottobre 2024, resa nel procedimento di cui al Registro n. 0033/CFA/2024-2025, con la quale è stato respinto il reclamo promosso dalla suddetta ricorrente, nella parte in cui ha confermato la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC n. 0045/TFNSD/2024-2025, depositata il 6 settembre 2024, resa nell’ambito del procedimento di cui al Registro n. 0028/TFNSD/2024-2025, con cui sono stati inflitti due punti di penalizzazione ed € 5.000,00 di ammenda alla Società Cosenza S.r.l.;
CON IL
ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 62/2024, presentato, in data 20 novembre 2024, dalla Società Cosenza Calcio S.r.l.avente ad oggetto l’impugnazione della decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, FIGC n. 0040/CFA-2024-2025, depositata in data 21 ottobre 2024, resa nel procedimento di cui al Registro n. 0032/CFA/2024-2025, con la quale è stato respinto il reclamo promosso dalla suddetta ricorrente, nella parte in cui ha confermato la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC n. 0044/TFNSD/2024-2025, depositata il 6 settembre 2024, resa nell’ambito del procedimento di cui al Registro n. 0027/TFNSD/2024-2025, con cui sono stati inflitti due punti di penalizzazione ed € 5.000,00 di ammenda alla Società Cosenza S.r.l.;
HA RESPINTO ENTRAMBI I RICORSI. HA, ALTRESI’, DISPOSTO LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO