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Reggiana, inibito il presidente Salerno e squalificato il ds Pizzimenti: la nota del club

di Marco Lombardi

AC Reggiana prende atto del Comunicato Ufficiale N.191/AA della Federazione Italiana Giuoco Calcio in merito alla conclusione delle indagini di cui al procedimento N.1167 pf 23-24 e comunica l’applicazione delle seguenti sanzioni: 30 giorni di inibizione per il presidente Carmelo Salerno (responsabilità oggettiva) e 45 giorni di squalifica per il direttore sportivo Marcello Pizzimenti, dovute alla violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dai criteri sportivi e organizzativi del Manuale Licenze Nazionali di Serie B 2023/24 riferiti al Settore Giovanile.

Di seguito quanto riportato nel comunicato ufficiale della FIGC.

Marcello Pizzimenti, allenatore UEFA A, – si legge – matricola n. 44593, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di collaboratore tecnico del direttore sportivo e di Responsabile Settore Giovanile per la società Associazione Calcio Reggiana 1919 S.r.l., per aver consentito l’espletamento, di fatto, dell’attività di Responsabile del Settore Giovanile della società Associazione Calcio Reggiana 1919 S.r.l. ai Sig.ri Gianluca Vecchi (privo di tesseramento) e Marco Amaranti, soggetti inidonei ad assumere la carica di Responsabile del Settore Giovanile in quanto privi dei necessari requisiti previsti, fungendo da prestanome in favore degli stessi.

Carmelo Salerno, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Presidente munito di poteri di legale rappresentanza della Società Associazione Calcio Reggiana 1919 S.r.l., per aver consentito o, comunque, non impedito al Sig. Marco Amaranti, soggetto inidoneo ad assumere la carica di Responsabile del Settore Giovanile in quanto privo dei necessari requisiti previsti, di svolgere, di fatto, il ruolo e i compiti di Responsabile del Settore Giovanile della società Associazione Calcio Reggiana 1919 S.r.l., utilizzando, in qualità di “prestanome”, l’allenatore abilitato Sig. Marcello Pizzimenti e per avere omesso di tesserare il sig. Gianluca Vecchi all’inizio della stagione sportiva 2023-2024, consentendo e comunque non impedendo al predetto, soggetto inidoneo ad assumere la carica di Responsabile del Settore Giovanile in quanto privo dei necessari requisiti previsti, di svolgere, di fatto, il ruolo ed i compiti di Responsabile del Settore Giovanile della società Associazione Calcio Reggiana 1919 S.r.l., utilizzando, in qualità di “prestanome”, l’allenatore abilitato Sig. Marcello Pizzimenti;

ASSOCIAZIONE CALCIO REGGIANA 1919 S.R.L, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’aii. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata.


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